LA FISCALITÀ DEL NOLEGGIO

VANTAGGI della fiscalità del noleggio a lungo termmine:

I vantaggi della formula di noleggio a lungo termine sono principalmente di carattere:

  • Economico: solitamente il noleggiatore è in grado di acquistare veicoli e servizi a condizioni nettamente migliori rispetto al singolo pertanto ottiene una economia di scala tale da poter proporre al proprio cliente un risparmio considerevole.
  • Operativo: il noleggiatore si preoccupa di tutte le incombenze legate alla gestione del veicolo lasciando il cliente libero di concentrare i suoi impegni, economici ed operativi, sul suo core business.
  • Amministrativo: il cliente riceve una sola fattura riepilogativa che comprende già tutte le voci di spesa ed indica il canone totale suddiviso fra costi operativi e servizi, questo perché dal punto di vista fiscale esiste una differenza sostanziale.
  • Fiscale: il noleggio a lungo termine non è una operazione finanziaria pertanto non comporta alcuna segnalazione presso la Centrale Rischi

 

Esistono tuttavia delle limitazioni e caratteristiche specifiche che necessitano di essere approfondite con il noleggiatore, alcune di queste sono riportate nel cosiddetto Accordo Quadro ossia il documento che regola il rapporto fra cliente e noleggiatore. leggi qui le detrazioni fiscali applicate

Vantaggi del Noleggio

Soluzioni noleggio in mobilità estesa a tutti i veicoli anche alle due Ruote

USO STRUMENTALE ALL’ATTIVITÀ D’IMPRESA

L’utilizzo del veicolo è condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività d’impresa. Esempi: agenzie di noleggio, scuola guida

 

USO NON STRUMENTALE ALL’ATTIVITÀ D’IMPRESA

L’utilizzo del veicolo non è indispensabile per l’attività d’impresa ma è a disposizione dei dipendenti. Esempi: Auto in pool.

 

ADIBITI AD USO PUBBLICO

La destinazione d’uso del veicolo viene riconosciuta da un atto proveniente dalla Pubblica amministrazione. Esempi: Società di taxi.

 

USO PROMISCUO DEL VEICOLO UTILIZZATO DAI DIPENDENTI

Il veicolo viene utilizzato sia per finalità lavorative che per uso personale da parte del dipendente. Esempi: Il veicolo viene utilizzato anche nei week end e fuori dall’orario di lavoro.

ASPETTI FISCALI DEL NOLEGGIO

Domande Frequenti sugli aspetti fiscali del noleggio a lungo termine

Sono deducibili in misura pari al 100% del loro ammontare, le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli che:

1 – sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa:

  • per natura (ossia quando è di norma non suscettibile di impiego al di fuori di una attività produttiva; rientrano in questa categoria tutti i mezzi c.d. commerciali);
  • per destinazione esclusiva all’attività (un bene si considera strumentale per destinazione, nell’ipotesi in cui l’attività stessa non possa essere realizzata senza il suddetto bene; ad esempio le autovetture lo sono per le società di autonoleggio, o di autotrasporto)

2 – perché impiegati con finalità pubbliche (c.d. veicoli “ad uso pubblico”)

In entrambi i casi, deve comunque essere rispettato il principio di inerenza con l’attività esercitata.

Ai fini delle imposte sui redditi per una impresa i costi degli autoveicoli sono considerati parzialmente deducibili in due casi:

  • in caso di veicoli assegnati ai propri dipendenti in fringe benefit
  • in caso di veicoli a disposizione non assegnati (cd “pool”)

Autoveicoli assegnati in fringe benefit
Le spese ed ogni altro componente negativo, relativi all’utilizzo di autoveicoli dati in uso promiscuo (c.d. fringe benefit) ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta sono deducibili nella misura del 70%.

I costi sostenuti dall’impresa sono tutte le spese sostenute per il possesso e l’uso dell’auto; a titolo esemplificativo i costi per carburante e lubrificante, le spese per manutenzione e riparazione, tassa di proprietà, assicurazione, accessori ecc…

Affinché si rientri in tale fattispecie, è obbligatorio che il dipendente sia assoggettato a tassazione sulla quota di uso privato del mezzo, al netto di eventuali riaddebiti da parte del datore di lavoro.

L’assegnazione di un autoveicolo in uso promiscuo (ossia non per soli scopi lavorativi) ad un dipendente per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni) determina per lo stesso l’attribuzione di un reddito in natura. Il calcolo di tale reddito non viene effettuato in misura analitica, ma tramite una presunzione di utilizzo del mezzo al 70% per attività lavorativa e al 30% per uso privato.

La quota relativa all’uso privato così determinata in maniera forfettaria, costituisce reddito per il dipendente; il calcolo di tale reddito viene effettuato applicando al costo chilometrico del veicolo, desunto dalle tabelle ACI, una percorrenza di 4.500 km./anno, pari al 30% di 15.000 km./anno, che è considerata la percorrenza media di riferimento.

L’importo di cui sopra viene ridotto (fino al massimo del totale azzeramento) della quota di costo eventualmente riaddebitata dall’azienda al proprio dipendente.

Autoveicoli non assegnati (pool)
Tutte le spese e gli altri componenti negativi, sia di acquisto che di impiego, relativi ai mezzi di trasporto possono essere dedotti nella misura del 20% , relativamente a quei veicoli il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale nell’attività propria dell’impresa, e non risultano assegnati in fringe benefit a dipendenti. Nel caso di veicoli in noleggio, la suddetta percentuale di deducibilità si applica:

  • sulla quota finanziaria, fino ad un limite di Euro/anno 3.615 (autovetture), 775 (motocicli) o 413 (ciclomotori);
  • sulla quota servizi, senza limiti di importo.

Esercenti arti e professioni

Il trattamento fiscale è lo stesso previsto per le auto a disposizione non assegnate, ossia:
Deducibilità al 20%, della quota finanziaria, con il limite di 3.615/775/413 Euro per anno (a seconda che si tratti di autoveicoli; motocicli o ciclomotori), deducibilità al 20%, della quota servizi, senza limiti di importo. Questo regime si applica a:

  • Artisti
  • Liberi professionisti
  • Soci di società di persone

Con il limite di un veicolo a testa; I costi relativi ad ulteriori veicoli risultano del tutto indeducibili, eccetto il caso (rarissimo) di assegnazioni in fringe benefit a dipendenti.

Agenti e rappresentanti

Si intendono quali “agenti e rappresentanti di commercio” coloro i quali sono iscritti con tale qualifica sia alla C.C.I.A.A. che all’Enasarco, pertanto non i semplici “procacciatori d’affari”, che rientrano nella categoria dei liberi professionisti.

Il regime applicato è un ibrido fra quello dei veicoli strumentali per destinazione e quello dei veicoli in “pool”; la norma prevede infatti una presunzione di utilizzo all’80% per attività lavorativa e al 20% per uso privato.

La deduzione ammessa è pertanto pari all’80% dei costi sostenuti, con i seguenti dettagli per quanto riguarda i canoni di noleggio: la quota finanziaria è deducibile per l’80%, fino al limite di 5.165/775/413 Euro annui; la quota servizi è deducibile per l’80% del suo importo, senza limiti.

I canoni di noleggio e gli altri oneri accessori sono considerate prestazioni di servizi e come tale valgono le disposizioni generali previste dalla normativa IVA vigente. Le casistiche di utilizzo sono le stesse viste ai fini della deducibilità dei costi; a fronte delle differenti fattispecie, risulta ovviamente un differente regime di detraibilità dell’IVA corrisposta sui costi di noleggio. La percentuale di detrazione è pari al 40% in caso di esercenti arti e professioni, auto non assegnate, e auto in uso promiscuo, ed è pari al 100%, in caso di uso strumentale e per agenti e rappresentanti (fatto salvo il principio generale dell’inerenza all’attività di impresa).

Si tratta dei veicoli immatricolati a “uso pubblicitario” con un allestimento fisso pubblicitario. Non sono considerati veicoli pubblicitari, da un punto di vista fiscale, quelli sui quali vengono apposte scritte o serigrafie pubblicitarie. Le scritte pubblicitarie non modificano né il regime dei costi deducibili né il regime di recuperabilità dell’IVA nei confronti dei predetti automezzi.

Il pagamento del deposito cauzionale è un importo versato dal Cliente a titolo di garanzia. Deve essere fatturato senza l’applicazione dell’IVA e sarà restituito al termine del contratto, al netto di eventuali pendenze contrattuali

IMPRESE
uso non strumentale all’attività d’impresa
UTILIZZO DEI VEICOLI
UTILIZZATI DAI DIPENDENTI
(uso Promiscuo)
% DI DEDUCIBILITA’ 70%
% DI DETRAIBILITA’ 40%
ALTRI UTILIZZI
% DI DEDUCIBILITA’ 20%
% DI DEDUCIBILITA’ 40%

TITOLARI DI REDDITO DA LAVORO AUTONOMO
Uso non strumentale all’attività’ d’impresa
UTILIZZO DEI VEICOLI
UTILIZZATI DAI DIPENDENTI
(uso Promiscuo)
% DI DEDUCIBILITA’ 70%
% DI DETRAIBILITA’ 40%
ALTRI UTILIZZI
% DI DEDUCIBILITA’ 20%
% DI DEDUCIBILITA’ 40%

AGENTI E RAPPRESENTANTI
Uso strumentale all’attività’ d’impresa
UTILIZZO DEI VEICOLI
UTILIZZATI DAI DIPENDENTI

% DI DEDUCIBILITA’ 80%
COSTO MASSIMO ANNUO FISCALMENTE DEDUCIBILE (CANONE BENE)
% DI DETRAIBILITA’ IVA 100%

I consulenti della Noleggio Italia Consulting Saranno al tuo fianco per tutta la durata del contratto di noleggio, sollevandoti dagli impegni legati alla gestione del veicolo.
Alla fine del contratto potrai restituire il veicolo o sostituirlo con un nuovo ordine di noleggio, al fine di assicurarti un’auto sempre nuova ed efficiente.